Ambiente

Telefonia mobile

Le installazioni e le successive modifiche dei singoli impianti sono soggette ad autorizzazione da parte dal Comune.

Gli impianti per telefonia mobile, denominati Stazioni Radio Base (SRB), sono disciplinati da:

 

Normativa nazionale

· L. 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

· DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz"

· DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"

· D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"

 

Normativa regionale

· L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"

· D. G. R. 20 febbraio 2001, n. 197 - Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 recante norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;

· D. G. R. 17 luglio 2001, n. 1449 - modifiche per l'inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n.197 'direttive per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante norme per la tutela e la salvaguardia dell'inquinamento elettromagnetico'

· D. G. R. 13 marzo 2006, n. 335 -Disposizioni per l’installazione di apparati del sistema DVB-H di cui alla L.R. 30/2000.

· Delibera della Giunta Regionale del 21/7/2008 n. 1138 Modifiche ed integrazioni alla DGR 20/5/2001 n.197 'Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31/10/2000 n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

 

Normativa comunale · Allegato R8 delle NTA del RUE (link pianificazione territoriale) limitatamente ai criteri preferenziali di localizzazione, in quanto le altre parti sono state superate delle modifiche normative sopravvenute e pertanto da intendersi disapplicate.

Vedere anche il sito di ARPAE https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=28&idlivello=129

 

Tutte le stazioni radio base di telefonia mobile attive presenti nel territorio comunale sono individuate nel catasto regionale gestito da ARPAE e consultabile all’indirizzo (Catasto Regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici (Cem) — Arpae Emilia-Romagna)

 

Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree sopra indicate avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013.

 

Installazione o modifica di impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia mobile

La normativa che regolamenta l’installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile è articolata in un complesso quadro di disposizioni nazionali, regionali e comunali.

In funzione del tipo di intervento (nuova installazione fissa, nuovo impianto mobile o riconfigurazione di stazione esistente), della collocazione dell’impianto (impianto singolo o su struttura condivisa con altro operatore) e delle potenze implementate, sono previsti differenti procedimenti amministrativi. In alcuni casi è necessario avviare un procedimento che si conclude con il rilascio di un atto autorizzativo, in altri casi il gestore può invece avvalersi di procedure semplificate che vanno dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla Comunicazione.

Le opere, o le modifiche agli impianti, devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitativo, in accordo con l'art. 87 comma 10 del D.Lgs. n. 259/2003.

Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto, allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia comunale (SUAPE) corredata di documentazione fotografica. Il SUAPE provvederà a trasmetterne copia ad ARPAE.

Documentazione da presentare

  • In caso di installazione di un “nuovo impianto fisso” o di “riconfigurazione di un impianto esistente” occorre presentare la documentazione indicata all’art. 8 punto 8.1) della DGR 1138/2008.
  • In caso di installazione di un “impianto mobile” occorre presentare la documentazione indicata all'art. 12 della DGR 1138/2008.
  • In caso di comunicazione di installazione di un “impianto di debole potenza e ridotte dimensioni” previsto dall’art. 2 ter della L.R. 30/2000, la documentazione da presentare è indicata dall’allegato A della DGR 1138/2008.

Oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata anche l’eventuale specifica modulistica e documentazione di settore in materia paesaggio e beni culturali, sismica, comprensiva di attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, pena l’improcedibilità delle istanze.

Per i diritti di segreteria occorre fare riferimento alle tariffe di edilizia e SUAP (link http://www.suei.comune.parma.it/suei/suei.asp?ID=43&page=1&direct=true&IdMenu=64), anche per quanto riguarda autorizzazioni paesaggistiche e rimborso forfettario per pratiche strutturali.

In particolare, le pratiche ex art. 87 del D.lgs 259/03 sono equiparate ai permessi di costruire e per le pratiche ex art. 87 bis va pagata la tariffa prevista per le SCIA di riconfigurazione. Le comunicazioni sono al momento gratuite.

Si ricorda inoltre di allegare il modulo di “impegno al pagamento della prestazione ARPAE Emilia-Romagna relativa al rilascio di parere tecnico” quando è previsto il parere dell’Agenzia.

 

Iter istruttorio

A) Autorizzazioni all’installazione di nuovi impianti fissi o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici – Art. 87 D.Lgs 259/03 e s.m.i.

In caso di richiesta di autorizzazione all’installazione di un “nuovo impianto fisso” l'iter istruttorio prevede:

  • la pubblicazione  sull'Albo Pretorio on-line del Comune, della notizia di avvenuta presentazione di un progetto di nuova installazione di una SRB, comunicando che è possibile presentare osservazioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto;
  • il parere di ARPAE relativamente agli aspetti radioelettrici;
  • il parere di AUSL relativamente agli aspetti sanitari;
  • il parere di compatibilità a cura degli uffici tecnici comunali (urbanistica, edilizia, sismica, mobilità, patrimonio, ambiente, manutenzione verde);
  • ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta dove previsti (es. autorizzazione paesaggistica, autorizzazione/concessione/nulla osta provinciale, autorizzazione alla manomissione stradale, autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, procedura di verifica ostacolo al volo con ENAC,  etc.).

La domanda di autorizzazione unica dovrà avere i contenuti di cui al modulo A dell’All. 13 al. D.lgs 259/03 e tale domanda include ed assorbe anche la valutazione di compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento.

E’ possibile per il gestore dar corso all’installazione dell’impianto solo qualora l’istruttoria abbia esito favorevole.

Tempi istruttori: 90 giorni (fatte salve eventuali interruzioni e sospensioni di legge)

 

B) Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) - Art. 87 bis D.Lgs 259/03 e s.m.i.

In caso di

a) SCIA per installazione di impianti con potenza inferiore a 20 W (art. 87 c. 3 D.lgs. 259/03)

b) SCIA per l’installazione di un “nuovo impianto fisso su infrastruttura per impianti radioelettrici pre-esistente” (art. 87 bis D.lgs 259/03)

c) SCIA per la “riconfigurazione di un impianto esistente” (art. 87 bis D.lgs 259/03)

l'iter istruttorio prevede:

· (solo per i nuovi impianti fissi su infrastruttura per impianti radioelettrici pre-esistente) la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune, della notizia di avvenuto deposito un progetto di installazione nuova antenna su palo esistente comunicando che è possibile presentare osservazioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto;

· il parere di ARPAE relativamente agli aspetti radioelettrici;

· il parere di AUSL relativamente agli aspetti sanitari ;

· il parere di compatibilità a cura degli uffici tecnici comunali (urbanistica, edilizia, sismica, mobilità, patrimonio, ambiente, manutenzione verde);

· ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta dove previsti (es. autorizzazione paesaggistica, autorizzazione/concessione/nulla osta provinciale, autorizzazione alla manomissione stradale, autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, procedura di verifica ostacolo al volo con ENAC, etc.).

La SCIA dovrà avere i contenuti di cui al modulo B dell’All. 13 al. D.lgs 259/03 e tale domanda include ed assorbe anche la valutazione di compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento.

Gli uffici tecnici comunali ed ARPAE svolgono i controlli di merito, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, verificando che siano soddisfatti i requisiti normativi e comunicando al SUAPE gli esiti dei controlli.

Tempi istruttori: 30 giorni (fatte salve eventuali interruzioni e sospensioni di legge)

 

C) Comunicazioni di installazione impianti mobili di telefonia mobile(art. 12 L.R. 30/2000 e smi)

In caso di comunicazione di installazione di un “impianto mobile” l'iter istruttorio prevede:

· il parere di ARPAE relativamente agli aspetti radioelettrici;

· il parere di AUSL relativamente agli aspetti sanitari;

· ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta dove previsti (es. autorizzazione paesaggistica, autorizzazione/concessione/nulla osta provinciale, autorizzazione alla manomissione stradale, autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, procedura di verifica ostacolo al volo con ENAC, etc.).

Gli uffici tecnici comunali ed ARPAE svolgono i controlli di merito, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, verificando che siano soddisfatti i requisiti normativi e comunicando al SUAPE gli esiti dei controlli.

Il Comune nei successivi 30 giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

Tempi istruttori: 45 giorni (fatte salve eventuali interruzioni e sospensioni di legge)

 

D) Comunicazioni di installazione o modifica di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni

Sono soggetti a comunicazione i casi di:

a) installazione o di modifica di un impianto di debole potenza e ridotte dimensioni, procedura di cui il gestore può avvalersi solamente nel caso in cui l’installazione o la riconfigurazione prevedano una potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e dimensioni della superficie radiante non superiore a 0,5 m2 (art. 35 c. 4 D.L. 98/2011 convertito con L. 111/2011);

b) installazione di apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d’antenna non superiore a 2 watt (art. 2 ter L.R. 30/2000 e smi);

c) modifica di impianto già autorizzato che non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere (art. 8 comma 9 quater L.R. 30/2000 e smi);

d) modifica delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori ai un metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadri e che rispettino i limiti, i valori e gli obiettivi di sui all’art. 87 del D.lgs 259/03 (art. 87 ter D.lgs 259/03)

Gli uffici tecnici comunali ed ARPAE svolgono i controlli di merito, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, verificando che siano soddisfatti i requisiti normativi e comunicando al SUAPE gli esiti dei controlli.

Tempi istruttori:

· caso lettera a): comunicazione da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento

· caso lettera b): comunicazione da inviare 45 giorni prima dell’installazione

· caso lettera c): Comunicazione da inviare prima dell’esecuzione dell’intervento. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta a procedimento di autorizzazione

· caso lettera d): comunicazione da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

Le pratiche devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) mediante il portale telematico Accesso Unitario raggiungibile mediante il seguente link https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale – Gruppo A (Ambiente) – telefonia mobile e reti di comunicazion

In caso di comunicazione di installazione di un “impianto mobile” l'iter istruttorio prevede:

  • il parere di ARPAE relativamente agli aspetti radioelettrici;
  • il parere di AUSL relativamente agli aspetti sanitari;
  • ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta dove previsti (es. autorizzazione paesaggistica, autorizzazione/concessione/nulla osta provinciale, autorizzazione alla manomissione stradale, autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, procedura di verifica ostacolo al volo con ENAC,  etc.).

Gli uffici tecnici comunali ed ARPAE svolgono i controlli di merito, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, verificando che siano soddisfatti i requisiti normativi e comunicando al SUAPE gli esiti dei controlli.

Il Comune nei successivi 30 giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

Tempi istruttori: 45 giorni (fatte salve eventuali interruzioni e sospensioni di legge)

 

Su Accesso Unitario sono previste specifiche categorie per la presentazione delle seguenti istanze:

- A) Autorizzazioni all’installazione di nuovi impianti fissi di telefonia mobile – Art. 87 D.Lgs 259/03 e s.m.i.;

- B) sottocaso a): SCIA per installazione impianti con potenza inferiore a 20 W - Art. 87 comma 3 D.Lgs 259/03 e s.m.i.;

- B) sottocasi b) e c): SCIA per installazione o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici - Art. 87 bis D.Lgs 259/03 e s.m.i.;

- C) Comunicazioni per installazione di impianti mobili di telefonia mobile (art. 12 L.R. 30/2000 e smi);

- D) sottocaso a) Comunicazione per installazione o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici a bassa potenza ai sensi dell'art. 35 della L. 111/2011;

- D) sottocaso c) Comunicazione per modifica impianto di telefonia mobile ai sensi art. 8 comma 9 quater LR 30/2000;

- Autorizzazione per infrastrutture ai sensi dell'art 88 del D.Lgs 259-2003;

- Comunicazione dell'inizio dei lavori dell'impianto autorizzato ai sensi art.87 D.Lgs 259/2003

- Eseguire integrazioni a pratica di telecomunicazioni.

 

Per le ulteriori comunicazioni di cui alla lettera D) sottocasi b) e d) utilizzare sempre la casistica della lettera D) sottocaso a) Comunicazione per installazione o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici a bassa potenza ai sensi dell'art. 35 della L. 111/2011, specificando chiaramente nel campo “oggetto” la tipologia esatta di comunicazione per cui si sta inoltrando l’istanza:

- b) installazione di apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d’antenna non superiore a 2 watt (art. 2 ter L.R. 30/2000 e smi);

- d) modifica delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori ai un metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadri e che rispettino i limiti, i valori e gli obiettivi di sui all’art. 87 del D.lgs 259/03 (art. 87 ter D.lgs 259/03)]

A partire dalla data del 1° luglio 2020 la “Comunicazione di messa in funzione dell'impianto ai sensi art.8 DGR 1138/2008” non avverrà più tramite il portale Accesso Unitario (dove il relativo modulo verrà disattivato) ma solo tramite il “Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, in cui i gestori di telefonia mobile dovranno inserire i dati degli impianti.

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO.

La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione avviata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al SUAPE comunale per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.

documento generico (2)

>> Telefonia indicazioni operative modulistica.pdf (127 KiB)
Telefonia indicazioni operative modulistica.pdf

>> SCIA-telefonia.pdf (189 KiB)
SCIA-telefonia.pdf

Numero Unico 0521 40521
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