Manutenzione delle aree verdi private
Adempimenti ed obblighi dei cittadini, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Parma e dal Codice della Strada.
In merito agli adempimenti inerenti la manutenzione delle aree verdi private, il Comune di Parma, Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, guidato da Tiziana Benassi, richiama i cittadini a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Parma ed a quanto prescritto dal Codice della Strada. Siepi, alberi ed essenze arboree, ma anche la corretta manutenzione dei terreni e degli spazi afferenti gli edifici, infatti, possono avere ricadute sulla sicurezza pubblica e dei cittadini. In estate, periodo di vacanze e periodo di fenomeni metereologici sempre più spesso di forte intensità, non va quindi dimenticato quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Regolamento di Polizia Urbana, come vigente ed aggiornato con Del. CC. 112 del 29/11/2018, prevede, - all’Art. 11 -, “Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica”, che i proprietari debbano mantenere ogni edificio pubblico e privato, e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi. Inoltre l’Art. 22, “Recinzioni e manutenzione terreni”, prevede che ogni terreno debba essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo, inoltre è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private, causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici o di percorsi pedonali o ciclabili.
Il Codice della Strada (D.lgs 285/1992 come successivamente integrato e modificato), all’Art 29, “Piantagioni e siepi”, - commi 1, 2, 3 e 4 -, stabilisce che tutti i proprietari di aree o terreni su cui vegetano alberature ad alto fusto, aggettanti su aree o strade comunali pubbliche o ad uso pubblico sono obbligati a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada. A questo si aggiunge l’obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Inoltre sono tenuti, qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Si ricorda pertanto che in caso di crollo di alberi di alto fusto, o di loro rami, dovuto ad evento climatico o a cattiva manutenzione, la responsabilità di natura civile risulta in capo ai proprietari delle aree in cui gli stessi sono piantumati. Si evidenzia, quindi, che risulta nell’interesse primario dei proprietari delle aree su cui insistono alberature, provvedere ad una corretta attività di manutenzione anche al fine di prevenire il verificarsi di potenziali danni a terzi.
A tal fine i proprietari delle alberature devono provvedere all’immediato abbattimento degli alberi e taglio dei rami che possano costituire potenziale impedimento, intralcio o rischio rispettivamente alla circolazione pedonale e/o veicolare, dando comunicazione all’ufficio competente nei modi e nelle forme previste dall’Art 8 comma 4 e sg del vigente Regolamento Comunale del verde pubblico e privato (approvato con Delibera di CC n. 80 dell’11 ottobre 2016).
Si evidenzia infine che la segnalazione da parte dei cittadini di eventuali situazioni di rischio o pericolo, devono essere comunicate alla Centrale Operativa della Polizia Locale.